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In tema di successione legittima

 Quando muore una persona senza lasciare testamento si apre la cosiddetta successione legittima, nel senso che è la legge a stabilire con quali modalità si trasmettano agli eredi i diritti patrimoniali di cui la persona defunta era titolare.

Ipotizziamo che il defunto fosse vedovo e avesse quattro figli: in tal caso questi erediterebbero nella misura di ¼ ciascuno.

Non essendoci un testamento non è necessario l’intervento di un notaio per la relativa pubblicazione.

L’unico adempimento richiesto per legge è la presentazione della dichiarazione di successione che è, prevalentemente, un adempimento di carattere fiscale, nel senso che è funzionale al prelievo dell’imposta di successione, di trascrizione e catastale a carico degli eredi.

Nella dichiarazione di successione devono essere inseriti i diritti patrimoniali immobiliari e mobiliari della persona defunta anche nell’ipotesi in cui in successione siano caduti dei titoli di Stato esenti da imposta.

Per la presentazione della dichiarazione di successione di solito ci si rivolge ad un geometra il quale, a partire dall’1.1.19, la deve presentare in via telematica.

Di regola si sceglie un geometra che riscuota la fiducia di tutti gli eredi, sebbene la dichiarazione di successione possa essere sottoscritta anche solo da uno degli eredi.

Al momento della presentazione devono essere immediatamente pagate le imposte di trascrizione (2%) e catastali (1%) del valore, calcolato sulla rendita catastale, degli immobili (o quote immobiliari) caduti in successione.

Viceversa la vera e propria imposta di successione a carico dei figli, pari al 6% di ciò che supera per ognuno degli eredi un milione di euro di imponibile, si pagherà nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate invierà l’avviso di liquidazione.

Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è un anno dal decesso, anche se prima la si presenta prima si sblocca tutta la pratica.

La dichiarazione di successione è titolo idoneo alla voltura catastale in capo agli eredi degli immobili appartenuti al defunto.

Il certificato di presentazione della dichiarazione è anche necessario per presentarsi in banca e richiedere il trasferimento in capo agli eredi dell’attivo mobiliare (titoli, investimenti, denaro liquido) di cui il defunto era titolare.

Di regola le banche, oltre alla dichiarazione di successione, richiedono anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che può essere sottoscritta in Municipio: con essa uno qualsiasi dei coeredi dichiara l’avvenuto decesso e i dati di tutti gli eredi nonché la quota spettante ad ognuno.

Una volta espletate queste formalità si viene a creare tra gli eredi una comunione ereditaria che ha per oggetto sia gli immobili sia le attività mobiliari.

Le comunioni ereditarie possono mantenersi tali a tempo indeterminato oppure possono essere sciolte con un negozio giuridico che si chiama “divisione” attraverso cui ad ognuno dei coeredi viene assegnata in proprietà esclusiva una porzione di valore corrispondente alla sua quota astratta dell’intero asse ereditario.

La divisione dell’attivo mobiliare può essere fatta presentandosi tutti gli eredi in banca e chiedendo che ad ognuno vengano assegnati titoli, investimenti e denaro pari alla quota ad ognuno spettante.

Se si vuole dividere anche l’attivo immobiliare, occorre accordarsi sulle porzioni da assegnare ad ognuno e poi presentarsi davanti al notaio per la stipula dell’atto di divisione immobiliare.

Solitamente anche questa parte, propedeutica alla stipula dell’atto notarile, viene seguita da un geometra che diventa indispensabile nell’ipotesi in cui si rendano necessari frazionamenti catastali.

Anche per questa fase se i coeredi vanno d’accordo l’incarico può essere affidato ad un unico geometra; se viceversa vi sono diffidenze reciproche, ognuno incaricherà un proprio geometra che potrebbe tenere le parti anche di più di uno dei coeredi.

In alternativa alla divisione vi può essere la cessione delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi che consolida così in capo a sé la piena proprietà di tutti o di parte degli immobili.

In ulteriore alternativa vi può essere la cessione degli immobili in comunione da parte di tutti i coeredi a favore di un terzo estraneo alla comunione ereditaria e successiva suddivisione del ricavato.

Nell’ipotesi in cui un conto corrente od un conto titoli risultino cointestati ad un’altra persona oltre il defunto, la legge fiscale prevede una presunzione di contitolarità al 50% nel senso che cade in successione solo il 50% di quanto risulta depositato o investito su detti conti.

Tale presunzione opera anche in senso civilistico ma viene fatta salva la prova contraria nel senso che si presume che la metà fosse del cointestatario non defunto a meno che gli altri coeredi dimostrino che tali conti erano stati esclusivamente alimentati con proventi del defunto e che la cointestazione era stata effettuata al solo scopo di rendere più agevole l’operatività sui conti ma senza “animus donandi” nei confronti del cointestatario.

Naturalmente l’iniziativa per dar corso agli adempimenti sopra descritti può essere assunta da uno qualunque degli eredi che dovrà però tenere informati gli altri ed ottenere man mano il loro consenso.

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